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Incidente con veicolo non assicurato o non identificato

 

La legge stabilisce che ogni automezzo circolante debba essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Proprio per garantire ciò è stato istituito il FONDO DI GARANZIA per le vittime della strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Il fondo agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici c.d. designate che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro.

 

Che cosa è il FONDO DI GARANZIA

Il fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo istituito già con la L. n. 990 del 1969 (oggi abrogata per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private) o oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 e gestito dalla Consap, società ad integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, e ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il conducente, dopo l'incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di annotarsi gli estremi della targa.
Il Fondo di garanzia opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (c.d. designate) che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro.

Dopo avere liquidato il danno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato). 

 

Limiti all'intervento del FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo:

1.    non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro;

2.    non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;

3.    assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;

4.    messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

Il Codice delle Assicurazioni private prevede comunque che i massimali entro i quali viene liquidato il risarcimento siano stabiliti con un apposito regolamento ministeriale. 

La richiesta di risarcimento al FONDO DI GARANZIA

Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia Assicuratrice che gestisce la procedura all'interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro.

L’elenco delle Compagnie designate può essere trovato in http://www.consap.it/%C2%A7en-US/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/elenchi-imprese.
Una copia della richiesta va inviata anche alla Consap nella sua qualità di gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada,

con sede legale in Roma, Via Yser n. 14

Per consentire al Fondo di gestire il sinistro la richiesta deve specificare:

  • il luogo e l’ora in cui l’incidente è avvenuto

  • la dinamica del sinistro

  • dati del richiedente

  • i dati del conducente e del proprietario del veicolo

  • i dati identificativi dei veicoli coinvolti (targa, marca, modello) se disponibili

  • se il veicolo danneggiante non è identificato occorre specificarlo

  • se il veicolo danneggiante risulta non assicurato occorre specificarlo

  • la denominazione della Compagnia assicuratrice del mezzo del danneggiato

  • nel caso in cui siano intervenute autorità di pubblica sicurezza i loro estremi. 

Nel caso in cui la richiesta riguardi solo il risarcimento di danni a cose (si tratta generalmente dei c.d. danni materiali al veicolo) occorre specificare:

  • l’entità del danno (allegando se disponibili una copia della fattura per le riparazioni se queste sono già state eseguite oppure un preventivo)

  • il luogo, i giorni e gli orari nei quali il mezzo e le cose sono disponibili per essere sottoposti a perizia. MODELLO RICHIESTA

Nel caso in cui, invece, venga richiesto anche il risarcimento dei danni fisici (e più in generale dei danni non patrimoniali) occorre specificare:

  • l’entità delle lesioni (allegando una copia della relazione di perizia medico legale)

  • l’attestazione medica che dimostri l’avvenuta guarigione. 

Nel caso in cui, invece, il mezzo danneggiante sia assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa occorre inviare al Commissario liquidatore un’analoga richiesta

 

COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO

•          Inviare la richiesta di risarcimento del danno con i requisiti di legge (v. modello veicoli non identificati/non assicurati e modello veicoli assicurati presso compagnia in liquidazione coatta) alla Compagnia designata (per l'elenco vedi http://www.consap.it/%C2%A7en-US/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/elenchi-imprese) e alla Consap;

•          la Compagnia designata verifica che il mezzo danneggiante non sia assicurato (o non sia identificabile),

•          se la Compagnia designata rileva che il mezzo è assicurato lo comunica al richiedente, diversamente procede alla gestione del sinistro;

•          se la richiesta è incompleta la Compagnia incaricata richiede entro 30 giorni le integrazioni (il termine per l’offerta resta sospeso fino alla ricezione delle integrazioni);

•          entro 60 giorni la Compagnia incaricata formula un’offerta o comunica i motivi per i quali non intende formulare nessuna offerta;

•          una volta liquidato il danno la Compagnia incaricata procede al recupero della somma contro il danneggiante.

 

A CHI RIVOLGERSI

La richiesta di risarcimento danni può essere presentata:

•          in proprio seguendo in prima persona l’iter della pratica

•          attraverso un legale di fiducia

 

La procedura di risarcimento del FONDO DI GARANZIA

Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia designata verificherà se effettivamente il mezzo che ha causato l'incidente non era coperto da alcuna assicurazione oppure se non risulta identificato.
A questo punto, se la richiesta rientra tra quelle che il Fondo può prendere in carico, si avvia la procedura di risarcimento come se il mezzo che ha causato il danno fosse assicurato dalla Compagnia designata.
Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia designata è obbligata a

formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento

comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto).

Il termine è invece di sei mesi nel caso in cui si tratti di danno causato da un veicolo assicurato presso una Compagnia posta il liquidazione coatta.

Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giornie il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata. 

 

La rivalsa del FONDO DI GARANZIA

 La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest'ultimo il rimborso di quanto pagato al danneggiato.
Se il danneggiante non procede spontaneamente al pagamento la Compagnia designata può procedere nei suoi confronti per il recupero coattivo della somma.


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