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Incidente con veicolo non assicurato o non identificato
La legge stabilisce che ogni automezzo circolante debba essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Proprio per garantire ciò è stato istituito il FONDO DI GARANZIA per le vittime della strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Il fondo agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici c.d. designate che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro.
Che cosa è il FONDO DI GARANZIA
Il fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo istituito già
con la L. n. 990 del 1969 (oggi abrogata per effetto dell’entrata in vigore del
Codice delle Assicurazioni private) o oggi disciplinato dagli articoli 283 e
seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 e gestito dalla Consap, società ad
integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle
Attività Produttive, e ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai
danneggiati in caso di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un
mezzo che non viene identificato. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il
conducente, dopo l'incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al
danneggiato di annotarsi gli estremi della targa. Dopo avere liquidato il danno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato).
Limiti all'intervento del FONDO DI GARANZIA Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo: 1. non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro; 2. non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona; 3. assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona; 4. messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. Il Codice delle Assicurazioni private prevede comunque che i massimali entro i quali viene liquidato il risarcimento siano stabiliti con un apposito regolamento ministeriale. La richiesta di risarcimento al FONDO DI GARANZIA Il Fondo di Garanzia per le vittime della strada si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo non identificato oppure non assicurato. La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia Assicuratrice che gestisce la procedura all'interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro.
L’elenco delle Compagnie designate può essere trovato in http://www.consap.it/%C2%A7en-US/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/elenchi-imprese. con sede legale in Roma, Via Yser n. 14 Per consentire al Fondo di gestire il sinistro la richiesta deve specificare:
Nel caso in cui la richiesta riguardi solo il risarcimento di danni a cose (si tratta generalmente dei c.d. danni materiali al veicolo) occorre specificare:
Nel caso in cui, invece, venga richiesto anche il risarcimento dei danni fisici (e più in generale dei danni non patrimoniali) occorre specificare:
Nel caso in cui, invece, il mezzo danneggiante sia assicurato presso una Compagnia assicuratrice in liquidazione coatta amministrativa occorre inviare al Commissario liquidatore un’analoga richiesta.
COME OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO • Inviare la richiesta di risarcimento del danno con i requisiti di legge (v. modello veicoli non identificati/non assicurati e modello veicoli assicurati presso compagnia in liquidazione coatta) alla Compagnia designata (per l'elenco vedi http://www.consap.it/%C2%A7en-US/fondi-e-attivita/mondo-assicurativo/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada/elenchi-imprese) e alla Consap; • la Compagnia designata verifica che il mezzo danneggiante non sia assicurato (o non sia identificabile), • se la Compagnia designata rileva che il mezzo è assicurato lo comunica al richiedente, diversamente procede alla gestione del sinistro; • se la richiesta è incompleta la Compagnia incaricata richiede entro 30 giorni le integrazioni (il termine per l’offerta resta sospeso fino alla ricezione delle integrazioni); • entro 60 giorni la Compagnia incaricata formula un’offerta o comunica i motivi per i quali non intende formulare nessuna offerta; • una volta liquidato il danno la Compagnia incaricata procede al recupero della somma contro il danneggiante.
A CHI RIVOLGERSI La richiesta di risarcimento danni può essere presentata: • in proprio seguendo in prima persona l’iter della pratica • attraverso un legale di fiducia
La procedura di risarcimento del FONDO DI GARANZIA
Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento la Compagnia designata
verificherà se effettivamente il mezzo che ha causato l'incidente non era
coperto da alcuna assicurazione oppure se non risulta identificato. formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta (si pensi al caso in cui la Compagnia ritiene che il sinistro non sia mai avvenuto). Il termine è invece di sei mesi nel caso in cui si tratti di danno causato da un veicolo assicurato presso una Compagnia posta il liquidazione coatta. Se la documentazione è incompleta la Compagnia deve segnalarlo al richiedente entro 30 giornie il termine per effettuare l’offerta rimane sospeso finché la documentazione non viene integrata.
La rivalsa del FONDO DI GARANZIA
La Compagnia designata, una volta liquidato il risarcimento, procede ad
identificare il responsabile del sinistro e a richiedere a quest'ultimo il
rimborso di quanto pagato al danneggiato. |
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