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POLIZZA GLOBALE UFFICI STUDI PROFESSIONALI
A chi è rivolto Globale Uffici è la polizza che permette di usufruire della copertura assicurativa più idonea per i danni al fabbricato e al contenuto derivanti da incendio-furto-rapinarottura cristalli nonché per i guasti agli apparecchi elettronici e per gli eventi connessi alla responsabilità civile dalla conduzione/proprietà dell'ufficio/studio professionale.
Oggetto dell’Assicurazione Incendio e Rischi Accessori La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali subiti dalle cose assicurate, anche di proprietà di terzi, direttamente causati da: - incendio; - fulmine (esclusi i fenomeni elettrici conseguenti); - esplosione e scoppio; - implosione; - urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato ed agli addetti; - onda sonica; - caduta di aeromobili, loro parti o beni in essi trasportati; - caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli impianti; anche se gli stessi sono stati cagionati con colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere. La Società indennizza altresì: - le spese di demolizione e sgombero necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del sinistro; o i guasti arrecati alle cose assicurate allo scopo di impedire e arrestare l'incendio o limitarne le conseguenze. L'assicurazione comprende inoltre i danni, sempre che gli stessi siano conseguenti agli eventi per i quali è prestata l'assicurazione, che le cose assicurate o altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esse, subiscano per effetto di: - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento; - colaggio o fuoriuscita di liquidi; - sviluppo di fumi, gas o vapori.
Oggetto dell’Assicurazione Furto La Società indennizza a primo rischio assoluto, alle condizioni ed ai limiti convenuti, i danni materiali e diretti al contenuto derivati da: a) furto commesso con scasso dei mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche costruttive; b) furto commesso con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti di locali aventi le caratteristiche costruttive; c) furto commesso con scalata, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo una via diversa da quella ordinaria che richieda particolare agilità personale o mediante impiego di mezzi artificiosi. d) furto commesso con uso di chiavi false (non equivale ad uso di chiavi false l'uso, anche se fraudolento, di chiavi vere); e) furto con chiavi vere che siano state sottratte fraudolentemente; f ) furto commesso con uso di grimaldelli o arnesi simili; g) furto con introduzione clandestina, intendendosi per tale il furto commesso da persone che siano rimaste nei locali dei fabbricato all'insaputa dell'Assicurato e/o di altri addetti e che poi abbiano asportato la refurtiva a locali chiusi; h) furto commesso attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; i) furto commesso durante i periodi di chiusura diurna o serale con esposizione, tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso; l) furto commesso con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di persone nei locali contenenti le cose assicurate; m)rapina commessa nei locali del fabbricato anche quando le persone alle quali viene usata violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; n) furto commesso da dipendenti dell'Assicurato purché non si tratti di incaricati della custodia delle chiavi dei locali contenenti le cose assicurate, né di quelle di particolari mezzi di difesa interni oppure incaricati della sorveglianza dei locali stessi, ed alla condizione che il fatto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi. L'assicurazione comprende: o) i danni causati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto; p) i guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi dei locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati; q) i danni causati alle cose assicurate da atti vandalici commessi dagli autori del furto o rapina consumati o tentati.
Oggetto dell’Assicurazione Furto La Società indennizza a primo rischio assoluto, alle condizioni ed ai limiti convenuti, i danni materiali e diretti al contenuto derivati da: a) furto commesso con scasso dei mezzi di protezione e chiusura aventi le caratteristiche costruttive; b) furto commesso con sfondamento dei muri, pavimenti o soffitti di locali aventi le caratteristiche costruttive; c) furto commesso con scalata, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo una via diversa da quella ordinaria che richieda particolare agilità personale o mediante impiego di mezzi artificiosi.
Oggetto dell’assicurazione responsabilità civile a) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. b) Oggetto dell'assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La società mantiene indenne l'Assicurato , nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile: · Ai sensi dell'art.10 e 11 del DPR 30 giugno 2005 e n. 1124 per infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prevista l'assicurazione. · Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al punto sopra, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore all'11% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 c) Rivalsa l.N.P.S. Le assicurazioni R.T.C. e R.T.O. sono valide anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. |
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