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Bollo Auto e prescrizioneIl bollo auto, chiamato anche tassa automobilistica, è un tributo applicato a tutti i veicoli sul territorio nazionale, da versare alla regione in cui è residente il proprietario dell’autoveicolo o motoveicolo. Si tratta di una tassa di possesso e quindi va pagata in ogni caso, indipendentemente da quanto si utilizzi il mezzo o dal suo valore commerciale. Di seguito alcune utili informazioni su costi, scadenze ed eventuale prescrizione. Bollo auto: quanto costa e quando si pagaIl costo del bollo auto è calcolato annualmente e dipende da molteplici fattori: potenza in kW, anzianità del veicolo, impatto ambientale. Le tariffe differiscono di regione in regione e sono consultabili online sui siti delle stesse. In alternativa, è disponibile il servizio gratuito dell’ACI
o del calcolo sul
sito dell'Agenzia
delle Entrate. Se, invece, la scadenza sarà a febbraio 2015, il pagamento andrà effettuato dal 1° marzo al 31 marzo 2015. Dove pagare il bollo autoPer agevolare al massimo il contribuente, i luoghi adibiti al pagamento, negli ultimi anni, sono diventati sempre più numerosi:
Quando scatta la prescrizione per il bollo auto non pagato?La prescrizione, disciplinata dal Codice Civile art. 2934 e segg., è il mezzo che l’ordinamento giuridico prevede per l’estinzione dei diritti nel caso in cui il titolare non li eserciti entro i termini stabiliti dalla legge. Per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero delle stesse, è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento. In riferimento al tema specifico del bollo auto, l’articolo 5 del D.l.953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, recita: “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”; di seguito, nel medesimo articolo, troviamo scritto che “nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.Sintetizzando il tutto, si evince che sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione, il diritto di recupero della tassa di possesso è sempre pari a 3 anni. Ciò significa che è necessario conservare le ricevute di pagamento del bollo auto per almeno per 36 mesi, in modo da poterle esibire in caso di contestazione. Calcolo prescrizione bollo auto
Un esempio pratico: per un bollo auto in scadenza a
dicembre 2013, da pagare cioè entro gennaio 2014, il termine di tre anni
inizierà a decorrere dal 1° gennaio 2015 (anno successivo a quello in cui dev’essere
effettuato il pagamento) e scadrà il 31 dicembre 2017, allo scadere del terzo
anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Tuttavia, se nel triennio 2015-2017 l’amministrazione finanziaria (o Equitalia) inviasse un avviso di accertamento o una cartella esattoriale, cioè un atto interruttivo della prescrizione, i termini dovrebbero essere ricalcolati da principio: 3 anni esatti dalla data di notifica del sollecito. Equitalia, però, è tenuta a notificare la cartella esattoriale entro due anni dal conferimento dell’incarico da parte dell’ente titolare (data verificabile sulla cartella esattoriale stessa): in questo caso, se la notifica non si riceve entro tale biennio, si ha la decadenza dal diritto di riscossione anche se il triennio necessario per la prescrizione non si è concluso. Prescrizione del pagamento bollo auto: ulteriori pronunciamenti giuridiciUna vasta serie di ulteriori pronunciamenti giuridici non ha fatto che confermare quanto già detto sulla succitata scadenza del termine di prescrizione: di seguito l’elenco di alcuni dei più importanti: Sentenza 3658 del 28 febbraio 1997 (dep.28 aprile 1997) Corte di Cassazione, Sez. I Civ.; Sentenza 44 del 27 marzo 2007 Commissione Tributaria Provinciale di Taranto Sentenza 137 del 20 ottobre 2005 Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Come si ricorderà, la vecchia “tassa di circolazione“, poi trasformata in “tassa di possesso“, è diventata regionale a partire dal 1993 solo per le regioni a statuto ordinario, restando invece un tributo erariale in quelle a statuto speciale. Avere stabilito il principio comune della prescrizione dopo un triennio, pone quindi divieto alle singole regioni di prorogare tale termine con leggi proprie, cosi come confermato anche dalla I Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3658/1997. Rilevante a tal proposito è infine la più recente Sentenza n. 311 del 2 ottobre 2003 (dep. il 15 ottobre 2003). Ricorso bollo auto: cosa fare?Se il contribuente ritiene che l’avviso bonario, l’avviso di accertamento o la cartella esattoriale siano infondati, può fare ricorso. Possibili motivazioni:
Il ricorso può avvenire, in prima battuta, presentando una richiesta di annullamento tassa automobilistica per autotutela: istanza, in carta libera,
di annullamento totale o parziale delle tasse automobilistiche, rivolta
alla stessa amministrazione che ha emesso la cartella esattoriale. entro 60 giorni dalla notifica di una cartella esattoriale.
Che accade se non pago il bollo auto?Poniamo il caso estremo in cui il bollo non venga pagato per tre anni consecutivi. L’ACI a quel punto può avviare un accertamento e se il proprietario non può dimostrare di avere regolarmente effettuato i pagamenti entro trenta giorni il veicolo viene cancellato d’ufficio dal PRA. La Direzione Generale della Motorizzazione Civile provvede a ritirare la targa e la carta di circolazione tramite le forze dell’ordine e quindi per tornare a circolare bisogna iscrivere nuovamente il veicolo al PRA, pagare tutti gli anni di bollo arretrati e risolvere le questioni burocratiche.
Il bollo auto è una tassa di possesso di pertinenza regionale, quindi il debito viene contratto con un ente pubblico il mancato pagamento potrebbe incorrere nel provvedimento di FERMO AMMINISTRATIVO. Bollo auto: chiedere il rimborsoIl bollo auto è un tributo che viene versato, a cadenza annuale, dai soggetti proprietari di un veicolo. Si può avere l'esenzione del pagamento del bollo a se il proprietario è una persona DSA o se il veicolo è ibrido, elettrico o interamente alimentato a gpl o metano. E' possibile richiedere il rimborso del bollo auto in determinate situazioni che di seguito illustreremo. Rimborso bollo auto: ecco i casi in cui si può richiederePiù o meno tutti gli automobilisti sanno che controllare la scadenza del bollo evita il pagamento di sanzioni, ma non tutti sanno che è possibile fare richiesta di rimborso del bollo auto per i seguenti casi:
Negli ultimi due casi elencati, ovvero della perdita dell’uso del veicolo per il quale era stato già pagata la tassa, l’automobilista può richiedere il rimborso dell’eventuale quota pagata ma non goduta o, per chi acquisti un nuovo veicolo, la compensazione sul versamento della nuova tassa. La compensazione permette di rientrare in “possesso” della quota non goduta molto più velocemente di un rimborso vero e proprio, questo perché il credito andrà a coprire parzialmente il pagamento della scadenza successiva. Come si effettua la richiesta di rimborsoIl diritto di rimborso/compensazione decade al terzo anno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento, quindi non può essere presentata la domanda dopo 36 mesi dall’avvenuto pagamento errato. Verranno restituite le somme non dovute solo se eccedenti, per ogni autoveicolo, al limite minimo rimborsabile che varia da regione a regione. In alcune regioni la soglia minima è parti a 12€, in altre 16,45€ in alte bastano 10,33€. Nel caso in cui la soglia minima non venga raggiunta, il contribuente perderà il diritto alla restituzione dell’importo versato. Domanda di rimborso MODULO DI ISTANZA DI RIMBORSO DEL BOLLO AUTOLa domanda di rimborso va presentata attraverso la compilazione di moduli dedicati, reperibili presso le sedi Aci, oppure in carta semplice. Essa può essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata A/R. Nella domanda devono essere evidenti i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente, il motivo per cui si chiede il rimborso, l’anno di riferimento e i dati identificativi del mezzo. Compilato il modulo, ad esso va allegata una documentazione specifica che varia a seconda del motivo per cui si presenta la domanda. Chi ha pagato erroneamente lo stesso bollo più volte dovrà presentare anche:
Chi ha pagato, in unica soluzione, erroneamente più del dovuto dovrà presentare anche:
Chi ha pagato un tassa automobilistica non dovuta dovrà presentare anche:
Dove si presenta la domanda di rimborsoLa prassi di rimborso varia da regione a regione, in alcune non è proprio previsto, ma è possibile identificare tre “modelli”:
Rimborso bollo auto regione per regioneLa domanda di rimborso dovrà essere redatta in carta libera. In essa dovrà essere riportati i seguenti dati: nome, cognome, residenza, codice fiscale, numero di telefono ed indicare la modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, assegno circolare con spese a carico dell’intestatario o bonifico su conto bancario indicando ABI e CAB). La domanda, la cui intestazione vedremo di volta in volta, dovrà essere indirizzata Andrà presentata, entro 3 anni solari successivi al versamento, presso le Delegazioni ACI o presso uno studio di consulenza autorizzato dalla Regione.
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